Pare destinata a fare discutere la sentenza pronunciata qualche giorno fa dal TAR di Catania che, chiamato ad esprimersi circa una lite condominiale causata dall’ospitalità data da un condòmino ad alcuni gatti randagi sul proprio balcone, ha stabilito che chi si prende cura degli animali in maniera continuativa, sia pure ad intervalli non regolari, ad esempio dando loro da mangiare anche in un luogo privato, come è un terrazzo di proprietà esclusiva, è obbligato a provvedere alla vaccinazione degli animali perché, in caso contrario, espone a gravi rischi sanitari tutti gli altri abitanti del condominio.
La querelle gattaro-condominiale è stata portata agli onori della cronaca nazionale da un articolo sul blog 24Zampe e, poi, un altro del Sole24Ore a firma di Enrico Morello ed aggiunge un ulteriore tassello al dibattito che da anni contrappone chi vuole dare il via libera alla presenza di animali nei condomini e chi, invece, vorrebbe limitarne o addirittura proibirne l’ospitalità.
Fin dal 2012 è proibito proibire. Non si può impedire, stabilisce la legge 220/2012, che proprietari o inquilini abbiano con sé “animali da compagnia”, ma proprio questo termine, troppo generico, ha lasciato spazio a varie interpretazioni. Nel corso degli anni, si è instaurata una consuetudine che, sia pur richiedendo l’unanimità dei condomini per avviare la modifica, consente di inserire nel regolamento condominiale la proibizione alla presenza di animali.
La sentenza del TAR catanese, però, va oltre e sancisce che chiunque decida di nutrire, anche se occasionalmente, animali randagi debba poi provvedere non solo alla pulizia del luogo in cui viene dato loro da mangiare, ma anche all’eliminazione di sporcizia e cattivi odori che potrebbero creare disturbo agli altri inquilini e, soprattutto, provvedere anche economicamente alle cure sanitarie primarie degli animali accuditi, a cominciare dalle vaccinazioni.