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Una società proponeva al Tribunale di Lecce, sostenendo che la debitrice nei cui confronti era stato eseguito il pignoramento immobiliare le aveva concesso i locali con un contratto di “rent to buy”, che era stato stipulato prima pignoramento.
Pertanto, assumeva che i beni si sarebbero dovuti considerare di sua proprietà, per effetto del contratto rent to buy e che, di conseguenza, non avrebbero potuto essere sottoposti al vincolo dell’esecuzione immobiliare.
Chiedeva, di conseguenza, che venisse sospesa l’esecuzione e nel merito che fosse accolta la spiegata opposizione, con la declaratoria dell’inefficacia dell’intervenuto pignoramento immobiliare.
Il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 30 giugno 2021, ha respinto la richiesta di sospensiva, rinviando al successivo giudizio di merito per la decisione definitiva.
Il giudice dell’esecuzione ha osservato che il contratto di rent to buy, sebbene stipulato in epoca precedente al pignoramento, non aveva prodotto alcun effetto di trasferimento della proprietà dei beni immobili pignorati tra le parti.
Cos’è un contratto rent to buy
Il Tribunale leccese sottolinea come con il contratto rent to buy il proprietario consegna immediatamente l’immobile al futuro acquirente, il quale corrisponde periodicamente il canone e solo dopo un periodo di tempo predeterminato tra le parti, può decidere se acquistarlo, detraendo dal prezzo i canoni già pagati.
Come detto sopra, questa tipologia di contratto non implica alcun trasferimento della proprietà del bene ma solo una sua concessione in godimento, poiché l’effetto degli effetti giuridici traslativi si verificano solo se il conduttore si avvale del diritto all’acquisto e quest’ultimo venga effettivamente concluso.
La sentenza del Tribunale di Lecce
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Lecce respinge la richiesta di sospensione dell’esecuzione proposta dalla società conduttrice, ancora non divenuta proprietaria degli immobili sottoposti a pignoramento e conclude non si verifica nell’immediato alcun fenomeno traslativo, ma soltanto la concessione del bene in godimento.